Art. 1.

      1. Lo Stato, attraverso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmate e altre iniziative volte a prevenire e a combattere, anche mediante adeguata informazione al pubblico, l'epatite cronica virale, da considerare malattia ad alto rischio e ad elevato impatto sociale.